Il giudice di merito deve valutare l’adeguatezza della retribuzione
Il Tribunale di Bari censura il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari con numerosi indici
Dopo le recenti sentenze della Cassazione, prosegue il fermento giurisprudenziale in materia di proporzionalità e sufficienza della retribuzione secondo i parametri costituzionali. Questa volta è il Tribunale di Bari che, con la sentenza n. 2720/2023, accoglie l’ennesimo ricorso presentato da un lavoratore impiegato in servizi di custodia e sorveglianza.
Il nodo ancora una volta è dato dal discusso contratto collettivo per i dipendenti da istituti e imprese di Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari, il cui parametro retributivo orario, fissato dal CCNL, è stato più volte ritenuto non rispettoso dei criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
Nella sua complessa valutazione il giudice di Bari fa tesoro dei principi di diritto, stabiliti in merito dalla Suprema Corte,
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