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Prestazioni occasionali in agricoltura cumulabili con NASpI e DIS-COLL entro il limite di 45 giornate

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 novembre 2023

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Con la circ. n. 89 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti con riferimento a compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato ex art. 1 comma 343 della L. 197/2022, svolte durante la fruizione delle citate indennità.

Si ricorda che, in seguito all’esclusione, dal 1° gennaio 2023, del settore agricolo dalla possibilità di fruire delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017, l’art. 1 commi 343-354 della L. 197/2022 ha previsto per il biennio 2023-2024 la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (LOAgri). Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale riguardano attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore e vanno rese da particolari categorie di soggetti, tra cui anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, che dovranno autocertificare al datore di lavoro la propria condizione. Il comma 349 dispone poi che il compenso erogato per il lavoro occasionale in agricoltura sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incida sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile.

Alla luce di quanto premesso, l’Istituto di previdenza precisa che i percettori di NASpI e DIS-COLL possono svolgere le predette prestazioni entro il limite delle 45 giornate per anno civile, senza l’obbligo di comunicare all’INPS i compensi da esse derivati; entro tale limite, i compensi sono infatti interamente cumulabili con tali indennità, che non verranno quindi sospese, abbattute o fatte decadere (si veda “Aggiornato il modello UniLav per il contratto occasionale di manodopera agricola” del 21 gennaio 2023).

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