ACCEDI
Martedì, 4 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Confermata l’interpretazione autentica per la somministrazione irregolare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 novembre 2023

x
STAMPA

La Cassazione, con sentenza n. 30945 depositata ieri, si è pronunciata in materia di somministrazione di lavoro irregolare sposando l’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), secondo cui l’art. 38 comma 3 secondo periodo del DLgs. 81/2015 – in base al quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo di durata della somministrazione, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione – si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha rigettato, per infondatezza, la tesi della società ricorrente – per cui l’art. 80-bis del DL 34/2020 non costituirebbe norma di interpretazione autentica e sarebbe privo di efficacia retroattiva, dunque non applicabile al caso di specie, al quale ratione temporis va applicato l’art. 27 del DLgs. 276/2003 – confermando la sentenza d’appello. In particolare, la Cassazione (aderendo a Cass. n. 10694/2023) ha affermato che l’art. 80-bis del DL 34/2020 va qualificato come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo con effetti retroattivi sui profili applicativi che determinavano incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata a operare in termini generali sia per le controversie già avviate che per quelle future.

Pertanto, pur essendo tale norma di interpretazione autentica espressamente riferita all’art. 38 del DLgs. 81/2015, e non all’art. 27 del DLgs. 276/2003 (abrogato dall’art. 55 del DLgs. 81/2015), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, si ritiene, data la completa sovrapponibilità delle due disposizioni, che l’interpretazione autentica dell’art. 38 costituisca criterio ermeneutico decisivo per giungere a identica conclusione anche con riferimento all’art. 27.

TORNA SU