Competenza degli uffici collegata al cessionario per il recupero del superbonus
Lo schema di decreto delegato conferma il principio
In tema di recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati riconducibili al c.d. superbonus 110% e, più in generale, alla generalità degli interventi “edilizi” per i quali è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, oltre che per le agevolazioni e per i contributi a fondo perduto, l’art. 1 comma 35 della L. 234/2021 ha fissato, per la competenza degli uffici finanziari, un principio generale.
Tale norma prevede: “Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente ...