Equipollenza negata per l’iscrizione al Registro dei gestori della crisi
Numerose perplessità sulle motivazioni addotte dal Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia, con la nota del 9 novembre 2023 (prot. DAG n. 0225876.U), ha inteso fornire chiarimenti in merito all’utilità e, dunque, all’equipollenza dei corsi formativi di cui all’art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019, ai fini anche dell’iscrizione del professionista al Registro dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014.
In merito, deve ritenersi che la formazione acquisita ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. b) e d) del DM 202/2014 non è idonea ad integrare la formazione richiesta per l’iscrizione all’Albo nazionale; analogamente, la formazione acquisita ai sensi dell’art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019 non può ritenersi idonea a integrare la formazione richiesta per l’iscrizione del professionista al Registro dei gestori
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