Bancarotta documentale a rischio concorso
La Suprema Corte analizza la fattispecie anche in relazione ad altri reati fallimentari
La Cassazione, nella sentenza n. 47535, depositata ieri, ricapitola le principali caratteristiche della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 del RD 267/42 (oggi confluiti negli artt. 322 comma 1 lett. b) e 329 comma 1 del DLgs. 14/2019).
Tale fattispecie punisce con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili “o” li abbia tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
In ragione dell’elemento soggettivo richiesto, quindi, ...
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