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Incostituzionale il ridotto ambito applicativo della norma sulla consulenza tecnica preventiva

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 dicembre 2023

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La sentenza della Consulta n. 222, depositata ieri, ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis comma 1 c.p.c., primo periodo, nella parte in cui non prevede che la consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite possa essere richiesta ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione, oltre che di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

La norma in questione, introdotta nel 2005, consente all’interessato di richiedere, prima dell’inizio del giudizio e anche in assenza del presupposto dell’urgenza di cui all’art. 696 c.p.c., l’espletamento di una consulenza tecnica per l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il consulente tecnico, sulla base dell’elaborato peritale, promuove la definizione concordata della lite, che confluisce in un verbale al quale il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo. 

Secondo la Corte, la scelta di limitare lo strumento in esame ai soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, escludendo i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo l’indicazione fornita dall’art. 1173 c.c., contrasta con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza, e con l’art. 24 Cost., in quanto realizza una irragionevole differenziazione nella tutela dei diritti, privando i titolari di quei diritti di accedere a una diversa forma con la quale la giurisdizione realizza la propria funzione.

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