Direttore di filiale della banca senza discrezionalità sulle SOS
La valutazione sull’effettuazione della segnalazione è rimessa al titolare della funzione, al rappresentante legale o alla persona a ciò delegata
La Cassazione, nell’ordinanza n. 1798, depositata ieri, ha precisato che, in ambito bancario, per l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS), il potere di valutazione ricade solo sul titolare della funzione, sul legale rappresentante (o su un soggetto a ciò delegato), mentre al direttore di una filiale è riservato un margine di discrezionalità ridotto. Margine che, in ogni caso, non può essere invocato in presenza di numerose e cospicue movimentazioni in contanti compiute sui conti correnti, non richiedendosi alcuna prova attendibile circa l’esistenza dei reati a monte del sospetto riciclaggio. Tali indicazioni, seppure riferite all’obbligo di SOS ex previgente art. 3 del DL 197/91, appaiono rilevanti anche rispetto alla vigente disciplina.
In base al previgente ...
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