Creditore contestato ammesso con riserva senza improcedibilità della domanda
Il curatore può proporre l’impugnazione o proseguirla
Con sentenza n. 322/2024, la Cassazione rimarca il principio secondo cui se il soggetto rimasto soccombente all’esito di un giudizio di condanna è successivamente dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l’azione proposta dal creditore non è improcedibile, poiché, ai sensi dell’art. 96 del RD 267/42, il creditore può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore può proseguire il giudizio di impugnazione.
Al riguardo, in tema di ammissione al passivo con riserva, secondo l’orientamento recente, l’art. 96 comma 2 n. 3 del RD 267/42 deve essere interpretato estensivamente, comprendendo anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.
Pertanto, ...
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