Onorari professionali inderogabili restrittivi della concorrenza
Per la Corte Ue il giudice nazionale deve disapplicare le norme lesive della libera prestazione di servizi
Con la sentenza del 25 gennaio 2024, resa nella causa C-438/22, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che l’art. 101 § 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’art. 4 § 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE), dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati – nel caso di specie, il Consiglio superiore dell’ordine forense bulgaro – e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata
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