Plusvalenze su cripto-attività tassate con imposta sostitutiva del 26%
Nella campagna dichiarativa del 2024 i contribuenti dovranno pagare le imposte sulle cripto con le regole introdotte dal periodo d’imposta 2023
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori che si rinviene nell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022) fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.
La norma stabilisce, inoltre:
- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche
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