Tutela per il direttore dei lavori che si infortuna
La Cassazione si sofferma sulla tutela dei terzi e sulla pluralità delle posizioni di garanzia
In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela, non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi estranei che si trovino nell’ambiente di lavoro, pure qualora questi ultimi tengano condotte imprudenti. Tra questi “terzi” può essere incluso anche l’amministratore della società appaltante.
Pertanto in tali casi può essere ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro (DLgs. 81/2008), purché sussista tra la violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi. Unico limite è la prova che le condotte imprudenti degli infortunati siano esorbitanti rispetto al