Scissioni mediante scorporo e scissioni «tradizionali» diverse sul piano fiscale
Differenze evidenti in termini di riflesso dell’operazione su natura e composizione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria
La nuova scissione mediante scorporo, di cui all’art. 2506.1 c.c., consente a una società (scissa) di assegnare parte del suo patrimonio a società (beneficiaria) di nuova costituzione, assegnando a sé stessa, anziché ai propri soci, le azioni o quote della beneficiaria.
Questa nuova tipologia di scissione non va assolutamente confusa con la scissione “tradizionale”, di cui all’art. 2506 c.c., che viene attuata da una società (scissa) per assegnare parte del suo patrimonio a una società (beneficiaria) preesistente che risulta da essa interamente partecipata già ante scissione.
L’ammissibilità di scissioni parziali a favore di società beneficiarie interamente partecipate dalla società scissa (come del resto quella di scissioni parziali a favore di società beneficiarie ...