Liquidazione giudiziale senza vincoli di risoluzione del concordato
La nuova disciplina opera se i presupposti risolutivi sono successivi al Codice della crisi
Con la sentenza dell’11 dicembre 2023, il Tribunale di Monza ha ribadito il principio secondo cui la procedura di liquidazione giudiziale può essere aperta anche in assenza della preventiva risoluzione del concordato preventivo ex RD 267/42, non ostando l’art. 119 comma 7 del DLgs. 14/2019 (CCII), qualora i presupposti della risoluzione della prima procedura – quali l’inadempimento agli obblighi derivanti dall’omologazione – si siano verificati prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022).
L’art. 119 comma 7 del DLgs. 14/2019, al riguardo, stabilisce che il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti dopo il deposito della
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