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L’invio del questionario rispetta l’obbligo di contraddittorio preventivo

Per la Cassazione il contraddittorio non implica che il contribuente debba essere convocato

/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

Giovedì, 7 marzo 2024

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Il diritto al contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutte le imposte armonizzate (a partire dall’IVA); tuttavia ciò non implica l’obbligo di convocazione/audizione del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, e ciò a maggior ragione “se mancano del tutto i presupposti da cui l’organo accertatore possa evincere l’intenzione del contribuente di contraddire sugli esiti della verifica”.

È questa la (eufemisticamente, non condivisibile) conclusione a cui giunge la Cassazione con l’ordinanza n. 5292 del 28 febbraio 2024. La vicenda trae origine da un accertamento a tavolino effettuato ai fini IVA con riferimento all’annualità 2012. L’accertamento, spiccato nei confronti di una srl, traeva origine da un invito ex art. 32 del

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