L’architetto può impugnare l’estratto di ruolo se pregiudica le gare di appalto
In questo caso è integrato l’interesse ad agire
È ammissibile il ricorso presentato avverso i ruoli e le relative cartelle di pagamento per eccepire l’omessa notifica, e conseguente prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, qualora il ricorrente provi che dai medesimi possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a gare d’appalto o possano essere compromessi i pagamenti che deve ricevere dalle Pubbliche Amministrazioni.
È il principio sancito con la sentenza C.G.T. I Palermo 6 febbraio 2024 n. 489/2/24, con la quale i giudici di merito, pronunciandosi sul ricorso presentato da un architetto per impugnare i ruoli e le relative cartelle di pagamento non notificate, hanno ricondotto l’ammissibilità del ricorso all’interesse ad agire ritenuto sussistente in considerazione del danno potenziale che egli avrebbe
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