Compenso del pre-commissario con valutazioni nel merito
È nullo il decreto di liquidazione che non esplicita le attività svolte e i risultati conseguiti
L’art. 44 del DLgs. 14/2019 (CCII) affida al debitore la regolazione pattizia della crisi o dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione. Il CCII conferma, quindi, la facoltà di domanda prenotativa e, nel contempo, amplia la successiva possibilità di scelta alternativa, che può consistere nel deposito di: proposta e piano di concordato preventivo; richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
In tutti e tre i casi, l’art. 44 comma 1 lett. b) del CCII impone al tribunale la nomina di un pre-commissario giudiziale che, con riguardo alle modifiche contenute nell’art. 92 comma 3 della bozza di correttivo-ter al CCII e in ipotesi di continuità aziendale, potrebbe essere di ausilio anche ...
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