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Esenti IVA anche le prestazioni strettamente connesse a quelle sanitarie

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 luglio 2024

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Con l’ordinanza n. 18910 depositata ieri, 10 luglio 2024, la Cassazione ha affermato, in sostanza, che, ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 n. 18) del DPR 633/72, la nozione di “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” deve essere intesa alla stregua di interventi medici diretti esclusivamente a uno scopo terapeutico, sebbene tale scopo non coincida con un’accezione particolarmente rigorosa.

Occorre infatti che tale nozione sia interpretata restrittivamente ma comunque in tensione teleologica, ossia considerando l’obiettivo sociale posto a fondamento del regime agevolativo, che consiste nel ridurre il costo delle prestazioni medico-sanitarie.

Pertanto, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dal citato art. 10 n. 18), l’esenzione in parola deve considerarsi applicabile anche alle operazioni strettamente connesse a quelle mediche quando queste ultime non costituiscono per i fruitori un fine a sé stante, bensì il mezzo per giovarsi nelle migliori condizioni del servizio principale, consistente nell’erogazione delle prestazioni medesime.

Il caso specifico riguardava il regime IVA applicabile alle prestazioni che un’associazione professionale di medicina nucleare aveva reso nei confronti di una clinica, utilizzando i macchinari messi a disposizione dalla stessa. L’applicazione del regime di esenzione per tali prestazioni era stata contestata in quanto esse consistevano non solo nella diagnostica ma anche in “accertamenti risultanti dalle attrezzature cliniche”.

Secondo la Suprema Corte, invece, le prestazioni in parola, possono beneficiare dell’esenzione IVA “se comunque finalizzate alla cura della persona”, indipendentemente dal fatto che lo siano in via “diretta” o “indiretta”, ossia solo in modo strumentale o accessorio rispetto alla prestazione immediatamente fruita dal paziente per scopo terapeutico.

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