IVA al 22% per gli sciroppi se non rientrano tra gli integratori alimentari
Con la risposta a interpello n. 175 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’aliquota IVA applicabile a una serie di prodotti qualificati come dispositivi medici.
In particolare, per quanto concerne quattro prodotti che, secondo il parere tecnico delle Dogane, vanno classificati alla voce 2106 della Nomenclatura combinata (nello specifico, alle voci 2106 90 92 e 2106 90 59), l’Agenzia osserva che essi non rientrano tra i medicinali soggetti ad aliquota IVA del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Infatti, per i dispositivi medici, l’aliquota IVA ridotta è applicabile, in base a tale disposizione, solo se i beni sono classificati alla voce doganale 3004 (art. 1 comma 3 della L. 145/2018).
Qualora i prodotti non possano ricondursi ad altra voce della Tabella A allegata al DPR 633/72, la relativa cessione sarà soggetta ad aliquota IVA ordinaria (22%).
Si precisa che la classificazione alla voce 2106 impedisce altresì di ricondurre i beni in parola tra le preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, parte III. Nel caso in esame, infatti, si tratta di prodotti costituiti da una soluzione liquida, o che hanno la natura di sciroppi espressamente esclusi dall’ambito applicativo della disposizione. L’aliquota ridotta potrebbe applicarsi solo se gli sciroppi fossero classificabili come integratori alimentari ai sensi del DLgs. 169/2004.
Per quanto riguarda gli ulteriori prodotti sottoposti ad esame, l’Agenzia afferma che:
- quelli classificati alla voce NC 3004 90 00 sono soggetti ad aliquota IVA del 10%, rientrando tra i dispositivi medici di cui al citato n. 114);
- il prodotto classificato con codice NC 1704 90 55, tra le “pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse”, è soggetto ad aliquota del 10% ai sensi del n. 62) della medesima Tabella A, parte III (prodotti a base di zucchero in confezioni non di pregio).
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