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Variazione delle riserve tecniche deducibile secondo la normativa di settore estera

/ REDAZIONE

Giovedì, 22 agosto 2024

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Con la risposta a interpello n. 176, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla determinazione dell’IRES da parte di una compagnia di assicurazione non residente che svolge la propria attività in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi (LPS) mediante una stabile organizzazione.

Innanzitutto, il documento di prassi osserva che, in base al combinato disposto degli artt. 193 comma 1 del DLgs. 209/2005 e 3 del Regolamento ISVAP n. 22/2008, le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea (come nel caso in esame) devono applicare, con riferimento alle stabili organizzazioni, le disposizioni vigenti nello Stato d’origine.

In secondo luogo, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del TUIR, per le assicurazioni concorre a formare il reddito d’impresa dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie “fino alla misura massima stabilita a norma di legge”, fatte salve le disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 4 del medesimo art. 111.

Pertanto, secondo il Fisco, il rimando alla suddetta misura massima può intendersi riferito, nel caso di società di assicurazione residenti in Stati membri Ue che operano in Italia in LPS, mediante stabili organizzazioni, alla normativa di settore applicabile nei rispettivi Paesi d’origine, fermi restando i limiti previsti dall’art. 111 comma 3 del TUIR.

Pertanto, gli accantonamenti alle riserve tecniche, qualora effettuati in osservanza delle regole civilistiche e di vigilanza previste dall’ordinamento dello Stato membro di residenza in aderenza a quelle unionali, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

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