Recupero «ulteriore» sulle riserve matematiche di spettanza del cessionario
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 173 pubblicata ieri, ha affermato che, in ipotesi di cessione del portafoglio assicurativo, il c.d. recupero “ulteriore” o credito d’imposta “ulteriore” sulle riserve matematiche dei rami vita è di spettanza del cessionario, se non ancora trascorso un quinquennio dalla cessione stessa.
Si tratta del credito relativo all’imposta sostitutiva introdotta dall’art. 1 comma 2 del DL 209/2002, alla quale sono assoggettate le società ed enti esercenti attività assicurativa sullo stock di riserve matematiche dei rami vita risultanti dal bilancio di ciascun esercizio.
Tale imposta sostitutiva costituisce un credito d’imposta (“credito IRM”) utilizzabile per compensare le ritenute a titolo d’imposta del 12,5% applicate sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione vita (art. 6 della L. 482/85) e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (art. 26-ter del DPR 600/73).
In aggiunta, se dette ritenute e imposte sostitutive sono inferiori, per ciascun anno, all’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere utilizzata in compensazione anche oltre il limite annuo di 2 milioni di euro o ceduta ad altre società del gruppo (c.d. recupero o credito “ulteriore”).
L’Amministrazione chiarisce che la cessione del portafoglio assicurativo determina il trasferimento del credito, anche di quello “ulteriore”, corrispondente all’imposta sostitutiva sulle riserve a esso riferibili che sarà, quindi, di spettanza del cessionario (nella specie, la stabile organizzazione italiana di una compagnia di assicurazione costituita secondo il diritto di un altro Stato Ue). In tal caso, ai fini della determinazione del credito (o recupero) “ulteriore”, la branch dovrà considerare l’IRM versata per il quinto anno precedente da parte della società cedente, esclusivamente in relazione al portafoglio oggetto di cessione.
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