Irrilevante ai fini IVA l’accollo del debito obbligazionario
L’operazione nell’ambito della quale la capogruppo (Alfa) si sostituisce ad altra società del medesimo gruppo (Gamma) quale soggetto emittente del debito obbligazionario incorporato in un titolo, assumendo gli obblighi gravanti su detta società e ricevendo una provvista in denaro per far fronte agli impegni connessi al titolo, configura un accollo liberatorio non rilevante ai fini IVA e soggetto a imposta di registro.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 170 del 20 agosto 2024.
Nel caso specifico, gli impegni assunti dalle parti sono regolati da un accordo quadro che disciplina, fra l’altro, il pagamento della provvista in denaro da Gamma ad Alfa, calcolata in base al valore di mercato del titolo.
Secondo l’Agenzia, tale provvista non rappresenta il corrispettivo di una prestazione erogata da Alfa a Gamma, quanto, piuttosto, la messa a disposizione da parte di Gamma dei mezzi finanziari per far fronte agli impegni connessi al titolo di cui l’accollante si è fatto carico. Essa costituisce perciò un tutt’uno con l’operazione, essendo alla stessa strumentale.
Riscontrando l’assenza di un rapporto a prestazioni corrispettive, dunque, l’Agenzia ritiene che l’operazione manchi del presupposto oggettivo ai fini dell’IVA (art. 3 comma 1 del DPR 633/72) e che l’operazione vada inquadrata come accollo liberatorio soggetto a imposta di registro.
Ritiene, inoltre, che l’accordo quadro costituisca un atto avente a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale a efficacia obbligatoria per entrambe le parti, soggetto in linea di principio a registrazione in termine fisso ex art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (TUR), con imposta in misura proporzionale al 3% dell’imponibile dichiarato.
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