Se viene a mancare l’amministratore, il socio unico di srl può convocare l’assemblea
Il Tribunale di Torino, nel provvedimento del 19 aprile scorso, ha precisato che, in caso di srl con due soci in cui, a seguito della morte di uno di essi (l’amministratore unico), la titolarità del capitale sociale si concentri al 100% nell’altro (il figlio del socio/amministratore defunto), deve respingersi la sua istanza di nomina del liquidatore.
Ciò dal momento che, essendo socio unico, è pienamente in grado di decidere tale nomina.
Sia ai fini della convocazione dell’assemblea che ai fini della valida costituzione di questa, infatti, non rileva l’assenza dell’organo amministrativo, poiché il potere attribuito ai soci titolari di almeno 1/3 del capitale sociale di decidere gli argomenti all’ordine del giorno (ex art. 2479 comma 1 c.c.) comporta anche quello strumentale di convocare l’assemblea.
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