Condizioni da rivedere per l’estrazione dai depositi IVA
Da aggiornare il requisito che faceva riferimento alle imprese di notoria solvibilità
L’estrazione dei beni dal deposito IVA configura un’operazione che, nella maggior parte dei casi, richiede l’assolvimento dell’imposta in Italia, ai sensi dell’art. 50-bis comma 6 del DL 331/93. Sono effettuate in regime di non imponibilità, tra le altre, le estrazioni dai depositi di beni che sono spediti in un altro Stato membro dell’Ue, configurando cessioni intracomunitarie, o fuori dall’Ue, configurando cessioni all’esportazione (art. 50-bis comma 4 lett. f) e g) del DL 331/93).
Se, invece, i beni sono destinati a rimanere nel territorio dello Stato, è necessario l’assolvimento dell’IVA in Italia, all’atto dell’estrazione dal deposito.
L’imposta è, però, assolta con diverse modalità a seconda della provenienza