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Registro in misura proporzionale per le ordinanze di assegnazione dei crediti pignorati

/ REDAZIONE

Sabato, 11 gennaio 2025

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Con l’ordinanza n. 577 depositata ieri, 10 gennaio 2025, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui le ordinanze di assegnazione dei crediti pignorati, rese nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, sono assoggettate a imposta di registro in via autonoma rispetto al titolo esecutivo recante il riconoscimento del credito e, specificamente, a imposta proporzionale.

La soluzione tracciata è suffragata:
- dall’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, il quale assimila “i provvedimenti di assegnazione e di aggiudicazione” agli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio e che scontano l’imposta di registro ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/86;
- nonché dalla lettura giurisprudenziale che ascrive le ordinanze di assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c. nel novero dei “provvedimenti di assegnazione e di aggiudicazione” di cui all’art. 8 sopra citato.

Ancora, a fondamento della tesi secondo cui l’imposta di registro va applicata ai provvedimenti in discorso in misura proporzionale, la decisione in commento osserva che l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, concretando una vera e propria cessione del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo a favore del creditore pignorante (che assume quindi la veste di cessionario), rientra a pieno titolo tra gli atti con “effetti traslativi” che, in base al disposto dell’art. 8 lett. a) del DPR 131/86, vanno tassati con “le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”, ossia con l’aliquota dello 0,50% di cui all’art. 6 della Tariffa allegata al DPR medesimo.

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