La risoluzione del rapporto disposta dall’amministratore giudiziario non è disciplinare
La decisione, che va motivata, è espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico
Con l’ordinanza n. 2803 pubblicata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’amministratore giudiziario di un’azienda sequestrata ai sensi del DLgs. 159/2011 (c.d. “Codice Antimafia”), affermando che ai fini della legittimità di tale risoluzione non è necessario il rispetto delle garanzie procedimentali previste per il licenziamento disciplinare, a condizione, però, che sia indicata la motivazione del recesso.
L’amministratore giudiziario, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, provvede ai sensi dell’art. 35 comma 5 dell’indicato decreto alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la
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