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Attuata la normativa che rifinanzia per il 2025 l’indennità per i lavoratori dei call center

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 febbraio 2025

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Con una notizia di ieri, il Ministero del Lavoro ha comunicato l’adozione del DM 45/2025 che regolamenta le modalità di accesso alle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore call center.
Il decreto attua quanto disposto dall’art. 1 comma 195 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), con cui sono state prorogate anche per il 2025 le indicate misure di sostegno del reddito, di cui all’art. 44 comma 7 del DLgs. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In favore di tali lavoratori è riconosciuta un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi che, ai sensi dell’art. 2 del decreto, è richiedibile per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni.
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del Lavoro sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale (art. 3 comma 1).

Il Ministero spiega che l’azienda, per l’ammissione al trattamento, deve sottoscrivere preliminarmente un accordo presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione IV del Ministero del Lavoro e presentare, dopo, la relativa istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l’apposita modulistica, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali - Divisione III, all’indirizzo PEC DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it entro un congruo termine.

All’art. 6 comma 2 del decreto si precisa che il precedente DM 22763/2015 per l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per il settore call center è da intendersi abrogato.

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