Niente incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza in organi di controllo di società a controllo pubblico
Con il Pronto Ordini n. 109/2024, pubblicato ieri, il CNDCEC ha chiarito che il divieto previsto dall’art. 5 comma 9 del DL 95/2012, per cui le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della P.A. (come individuate dall’ISTAT) non possono attribuire determinati incarichi retribuiti a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, si applica nei confronti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico (es. componente del collegio sindacale della società in pubblico controllo con o senza funzione di revisione dei conti).
Il divieto non trova invece applicazione:
- nel caso in cui il revisore sia soggetto esterno alla società a pubblico controllo, considerato che l’art. 11 comma 1 del DLgs. 175/2016 fa riferimento agli organi di amministrazione e di controllo delle suddette società, ma non anche al soggetto esterno incaricato della revisione;
- nei confronti degli organi di controllo degli enti locali, stante il riferimento alle sole società in controllo pubblico (vale a dire alle società nelle quali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) e m) del DLgs. 175/2016, una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.).
Il CNDCEC ricorda che il citato divieto riguarda gli incarichi di studio e di consulenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo, che sono consentiti solo se conferiti a titolo gratuito. L’art. 11 comma 1 del DLgs. 175/2016 ne ha poi modificato l’ambito di applicazione, nel senso di una sostanziale estensione anche ai componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico.
Il Consiglio nazionale evidenzia, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 12-bis comma 2 del DL 63/2024, il divieto citato non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data del 14 luglio 2024 che proseguano la loro attività professionale.
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