Anche le prestazioni complesse possono essere relative a beni immobili
Si applica la deroga secondo cui il servizio è rilevante ai fini IVA nel luogo in cui l’immobile è situato
L’art. 7-quater comma 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi relativi a beni immobili sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato in cui il bene è situato.
Il menzionato criterio di territorialità IVA agisce in deroga alle regole generali ex art. 7-ter del DPR 633/72, secondo cui le prestazioni di servizi, salvo eccezioni, assumono rilevanza nello Stato del committente (se questi è un soggetto passivo) o del prestatore (se il committente è un privato consumatore).
Per essere tali, i servizi relativi a beni immobili devono presentare un “nesso sufficientemente diretto” con l’immobile al quale si riferiscono.
Secondo l’art. 31-bis par. 1 del Regolamento Ue n. 282/2011, il nesso sussiste laddove il bene “è un elemento costitutivo
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41