Verifica della patente tra gli adempimenti a carico del committente
Il committente, per i lavori in cantiere, ha precisi oneri di controllo verso imprese e lavoratori autonomi
Il committente è gravato da una posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rispetto ai soggetti ai quali affida i lavori e può essere chiamato a rispondere degli eventi infortunistici loro accaduti nell’ambito di un cantiere edile.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 13533/2025, con la quale ha confermato la condanna di un soggetto che aveva rivestito il ruolo di committente, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò, in ragione di una posizione di garanzia per la scelta dell’impresa e per l’omesso controllo, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel caso di specie la morte di un lavoratore autonomo, a cui erano stati affidati alcuni lavori, era stata causata dalla violazione della normativa in materia di caduta dall’alto, avendo il lavoratore operato in quota senza alcun mezzo di protezione, e tale violazione era stata conseguenza della scelta di un soggetto inidoneo.
La decisione della Suprema Corte apre a una più ampia riflessione su quelli che sono alcuni degli obblighi gravanti sul committente che affida lavori a imprese e lavoratori autonomi e dei conseguenti rischi ai quali può andare incontro laddove tali adempimenti siano trascurati. Ciò, anche in forza delle recenti novità normative in tema di patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, le quali hanno, ad avviso dello scrivente, e proprio alla luce della citata sentenza della Cassazione, ampliato la sfera di responsabilità del committente.
Come ricordato dai giudici di legittimità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. b) del DLgs. 81/2008, il committente, nell’ambito dei cantieri edili, è il soggetto “per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. Nell’interpretare questa norma – spiega la Cassazione –, “la giurisprudenza di legittimità ha osservato che l’espressione «per conto» può essere riferita a chi opera «per incarico di», oppure «in nome di», o ancora «a favore di»; sicché committente è colui «che ha interesse alla realizzazione dell’opera» o perché ha stipulato il contratto o perché si avvantaggia di tale realizzazione o perché vi è tenuto giuridicamente, oppure perché è stato delegato ad occuparsene”.
In tal senso, gli obblighi di sicurezza, posti a carico del committente, sono strettamente connessi all’affidamento dell’opera e il dovere di sicurezza che sul committente incombe ai sensi del DLgs. 81/2008 riguarda i rischi che, in ragione della propria qualifica, egli è in grado di governare.
Per tale ragione l’art. 90 comma 9 lett. a) del medesimo DLgs. 81/2008 stabilisce che il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.
Di norma, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, la verifica avviene mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dal medesimo allegato XVII.
È proprio per aver omesso tali adempimenti che la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del committente per l’evento morte di un soggetto rispetto al quale non era stata verificata l’idoneità tecnico professionale.
Tuttavia, agli obblighi già contenuti nella citata lett. a) del comma 9 dell’art. 90 il DL 19/2024 ha aggiunto un ulteriore onere a carico del committente, oggi contenuto nel medesimo art. 90 comma 9 alla lettera b-bis), che prevede la verifica del possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente dell’attestazione di qualificazione SOA.
Come chiarito dall’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 9326/2024, tale verifica deve avvenire unicamente all’atto dell’affidamento dei lavori.
Ad avviso di chi scrive, è facile immaginare che anche tale ulteriore esame non possa che condizionare la posizione di garanzia del committente, il quale per andare esente da qualsiasi responsabilità in tema di sicurezza, non dovrà dimenticare anche tale ulteriore controllo rispetto ad una documentazione che, come riporta la stessa rubrica della norma, rappresenta un elemento di qualificazione professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
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