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Lunedì, 5 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Limiti alla successione di rapporti a termine e di somministrazione a tempo determinato

Nell’ambito della somministrazione a tempo determinato è centrale l’elemento della temporaneità

/ Federico ANDREOZZI

Lunedì, 5 maggio 2025

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Le limitazioni previste per il contratto a tempo determinato dagli artt. 19 comma 1 e 21 comma 1 del DLgs. 81/2015 operano anche in caso di successione di contratti di lavoro a termine e rapporti di somministrazione a tempo determinato.
Così si è pronunciato il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 822 depositata il 4 aprile 2025, nell’ambito di una controversia promossa da un lavoratore assunto, in un primo momento, con contratto a tempo determinato da un datore di lavoro e, successivamente, da un’agenzia interinale con contratto di somministrazione a termine, per essere impiegato presso il primo datore di lavoro e per lo svolgimento delle stesse mansioni; benché la durata di tali contratti superasse il limite di 12 mesi previsto dalla legge, non veniva apposta alcuna causale che giustificasse le esigenze temporanee per l’esercizio della medesime mansioni nell’ambito della stessa attività.

Investito della controversia, il giudice milanese muove il suo esame a partire dall’analisi della disciplina eurounitaria e, in particolare, dalla direttiva Ce 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale. Questa, all’art. 1, definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”.

Ad assumere centralità è l’avverbio “temporaneamente”, utilizzato anche dall’art. 3 della medesima direttiva, con riferimento alle nozioni di “agenzia interinale”, di “lavoratore tramite agenzia interinale”, di “impresa utilizzatrice” e di “missione”; l’impiego diffuso dell’avverbio, come afferma la pronuncia in commento, sarebbe finalizzato a evidenziare una caratteristica imprescindibile di tale rapporto, ossia la necessità di limitare, dal punto vista temporale, il ricorso allo strumento. Ciò, anche in conformità con quanto disposto all’art. 5, nel momento in cui prevede che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per evitare il ricorso abusivo all’applicazione del rapporto in esame e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva.

Tale disciplina acquista forza pregnante anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia Ue.
A venire in rilievo è la sentenza del 17 marzo 2022 resa nella causa C-232/20, con la quale la Corte Ue ha avuto modo di osservare che, dalla formulazione delle disposizioni menzionate, risulta che l’avverbio “temporaneamente” debba caratterizzare le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale azienda, che deve avere, per sua natura, carattere temporaneo.
Ciò detto, continua la Corte, la necessaria temporaneità delle missioni deve essere in ogni caso assicurata, a prescindere da una previsione normativa in tal senso nei singoli ordinamenti nazionali; la reiterazione di contratti a tempo determinato costituisce, infatti, un “ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale”.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a termine, gli artt. 19 e 21 del DLgs. 81/2015 prevedono specifiche limitazioni temporali – limitazioni che, peraltro, operano anche nel caso dei contratti di somministrazione a tempo determinato, in forza del rinvio contenuto all’art. 34 comma 2 del medesimo DLgs. 81/2015 –, individuando un limite massimo (24 mesi) per la durata del contratto a termine e richiedendo l’indicazione di una causale in caso di superamento di un periodo pari a 12 mesi.

Alla luce di ciò, il Tribunale milanese conclude accogliendo il ricorso del lavoratore e statuendo come le limitazioni previste per il contratto a termine dall’art. 19 comma 1 e dall’art. 21 comma 1 del DLgs. 81/2015 operino anche nel caso di successione di rapporti a termine e rapporti di somministrazione a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime mansioni nella stessa attività.
Questa conclusione, oltre che dal dato letterale, risulta imposta dalla necessità di fornire una interpretazione conforme al quadro europeo nonché dall’esigenza di evitare facili elusioni delle disposizioni che garantiscono la natura temporanea dei due contratti (cfr. anche Trib. Milano 27 marzo 2023 n. 1596).

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