Limiti alla successione di rapporti a termine e di somministrazione a tempo determinato
Nell’ambito della somministrazione a tempo determinato è centrale l’elemento della temporaneità
Le limitazioni previste per il contratto a tempo determinato dagli artt. 19 comma 1 e 21 comma 1 del DLgs. 81/2015 operano anche in caso di successione di contratti di lavoro a termine e rapporti di somministrazione a tempo determinato.
Così si è pronunciato il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 822 depositata il 4 aprile 2025, nell’ambito di una controversia promossa da un lavoratore assunto, in un primo momento, con contratto a tempo determinato da un datore di lavoro e, successivamente, da un’agenzia interinale con contratto di somministrazione a termine, per essere impiegato presso il primo datore di lavoro e per lo svolgimento delle stesse mansioni; benché la durata di tali contratti superasse il limite di 12 mesi previsto dalla legge, non veniva apposta alcuna causale
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