Criterio della percentuale di completamento con contratto tra le parti
Va definito chiaramente il diritto al corrispettivo dell’appaltatore, che deve maturare con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti
L’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. prevede che le rimanenze siano iscritte “al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”. Tale criterio, laddove applicato nella valutazione delle commesse, viene denominato nella prassi “criterio della commessa completata” (cfr. OIC 23, § 41). Inoltre, secondo il citato articolo (al comma 1 n. 11) “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”.
Pertanto, ...
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