ACCEDI
Venerdì, 2 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nuovo modello per la comunicazione all’INL delle dimissioni di fatto

L’Ispettorato del Lavoro aggiorna la propria modulistica in ragione delle indicazioni fornite dal Ministero

/ Mario PAGANO

Venerdì, 2 maggio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la nota n. 3984/2025 l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha diffuso un nuovo modello aggiornato, relativo alla comunicazione che il datore di lavoro deve inviare per potersi avvalere dell’effetto risolutivo del rapporto di lavoro derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore.

L’aggiornamento tiene conto delle nuove indicazioni fornite dalla recente circolare n. 6/2025, con la quale il Ministero del Lavoro ha esaminato le più rilevanti disposizioni in materia di lavoro contenute nella L. 203/2024.
Con l’art. 19 di tale legge è stato, infatti, aggiunto il comma 7-bis all’art. 26 del DLgs. 151/2015, finalizzato a introdurre per la prima volta una specifica disciplina per le dimissioni attuate mediante fatti concludenti, attribuendo all’assenza ingiustificata del lavoratore, accompagnata da una specifica comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro, valore risolutivo del rapporto.

Va detto che, come ribadito dal Ministero e dallo stesso INL, spetta al datore di lavoro la scelta di avvalersi o meno degli effetti risolutivi del nuovo comma 7-bis. In altre parole, la sola assenza ingiustificata del lavoratore non ha alcun valore se non è seguita dalla comunicazione da inviare all’ITL.
Vediamo, quindi, nel dettaglio i contenuti di questa comunicazione e le novità previste nel nuovo modello.

Innanzitutto, andranno specificati i dati identificativi, relativi al datore di lavoro e al lavoratore.
In particolare, per quanto riguarda il primo, il nuovo modello richiede un maggior dettaglio con una puntuale identificazione delle generalità del legale rappresentante della ditta, titolare del rapporto di lavoro oggetto di risoluzione, e conferma la specifica circa l’attività lavorativa esercitata e il contratto collettivo applicato. Tale ultimo elemento può risultare rilevante in considerazione della fonte, contrattuale o legale, che individua il periodo di assenza ingiustificata, utile a innescare la procedura di risoluzione ai sensi del comma 7-bis.

Secondo la norma, infatti, spetta alla contrattazione collettiva disciplinare, con una disposizione ad hoc, il periodo di assenza ingiustificata non potendo riportarsi, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 6/2025, alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di assenza con valenza disciplinare. In difetto varrà il termine legale di 15 giorni, individuato dalla legge. Quanto al conteggio dei 15 giorni, sempre la medesima circolare n. 6/2025 chiarisce che gli stessi sono da considerarsi di calendario, posto che la norma non prevede espressamente nulla di differente.

La comunicazione dovrà, poi, riportare, secondo l’ultimo modello diffuso, anche i dati inerenti al rapporto di lavoro. In particolare, dovranno essere precisati: l’inizio del rapporto di lavoro; la tipologia contrattuale che, ora, andrà distinta tra tempo indeterminato e determinato; l’inquadramento contrattuale e l’ultimo giorno di effettivo lavoro.
Inoltre, in relazione al lavoratore occorrerà specificare anche i recapiti telefonici e di posta elettronica nonché specificare l’ultimo indirizzo di residenza conosciuto e, ove possibile, ulteriori eventuali informazioni, dati che potranno servire all’Ispettorato per le eventuali verifiche successive.

Nella sua parte conclusiva il modello, dopo aver ammonito il datore di lavoro circa le responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci (da rilevare in tal senso il richiamo all’art. 47 del DPR 445/2000 relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le cui falsità sono punite ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR e dell’art. 483 c.p.), prevede una dichiarazione finale circa l’assenza ingiustificata del lavoratore, iniziata nella data indicata nel modello, la quale si è protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni.

Particolarmente interessante il richiamo che la nota n. 2 del nuovo modello fa alla circolare n. 6/2025, ricordando che, come spiegato dal Ministero e ribadito anche dalla più recente nota n. 5257/2025 di riscontro al CNO dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda un termine diverso da quello legale di 15 giorni, contemplato dall’art. 26 comma 7-bis del DLgs. 151/2015, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale.

Infine, la comunicazione va inviata, possibilmente a mezzo PEC, all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
Il nuovo modello ha, inoltre, recepito l’indicazione del Ministero circa la necessità che la comunicazione sia inviata anche allo stesso lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa, previsto dall’art. 24 della Costituzione.

TORNA SU