Le spese condominiali approvate prima della vendita gravano sul venditore
Il medesimo principio opera in caso di scissione della società titolare
In caso di approvazione di spese straordinarie prima del rogito di compravendita, ne risponde il venditore. In questa ipotesi, l’acquirente ha diritto di rivalersi di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva. Sancendo questo principio, il Tribunale di Siracusa 31 maggio 2025 n. 529 ha deciso la controversia giunta al suo vaglio, nella quale il passaggio della titolarità dell’immobile era derivato da un’operazione di scissione.
In base all’art. 63 commi 4 e 5 disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente; invece, chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente
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