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Al via oggi alla Camera l’esame del Ddl. di conversione del decreto sulle polizze catastrofali

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 maggio 2025

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Arriva oggi alla Camera il Ddl. di conversione del DL 39/2025, che ha rinviato il termine per stipulare le polizze a copertura dei danni causati dalle calamità naturali. La Commissione Ambiente ha concluso ieri l’esame degli emendamenti e votato il mandato al relatore.

Per effetto della riformulazione di una serie di emendamenti, dovrebbero essere assicurati contro le calamità naturali solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio. Sarebbero però ammissibili alla copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
Agli immobili non assicurabili non spetterebbero indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Un altro emendamento riformulato dovrebbe riguardare invece gli immobili assicurati dall’imprenditore ma di proprietà di terzi: in questo caso l’indennizzo spettante sarebbe corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento il proprietario avrebbe comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.

In Commissione è stato approvato anche un emendamento del relatore relativo al valore dei beni da assicurare: per determinarli si dovrebbe considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.

Un altro emendamento riformulato escluderebbe dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese e le società controllate e collegate che alla data di chiusura del bilancio abbiano i requisiti di fatturato e dipendenti individuati da un decreto del MIMIT e che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

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