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Martedì, 15 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Con ISEE corrente indicatore adeguabile alla reale situazione familiare

Permette di aggiornare redditi e patrimoni nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in un momento sfavorevole, come la perdita di occupazione

/ Daniele SILVESTRO

Martedì, 15 luglio 2025

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Oltre a rendere operativa l’esclusione dei Titoli di Stato dal patrimonio mobiliare ai fini ISEE, il DPCM 13/2025 ha modificato il DPCM 159/2013 recependo alcune disposizioni emanate dopo la sua entrata in vigore.

Di particolare interesse sono quelle che riguardano l’ISEE corrente, la cui disciplina oggi è contenuta quasi esclusivamente nel nuovo art. 9 del DPCM 159/2013 (sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. f) del DPCM 13/2025). Invece, prima dell’aggiornamento del DPCM 159/2013, le regole dell’ISEE corrente erano contenute anche nell’art. 10 commi 4 e 5 del DLgs. 147/2017, per quanto riguarda i redditi, e nel DM 5 luglio 2021 per i patrimoni (in quest’ultimo caso, cessa di avere efficacia l’art. 2 del DM 5 luglio 2021, mentre restano valide le modalità dei controlli relativi all’ISEE corrente).

Innanzitutto, si ricorda che l’ISEE corrente può essere calcolato solo in presenza di un ISEE in corso di validità e permette di aggiornare i redditi e i patrimoni della DSU prendendo a riferimento un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione (anziché del secondo anno precedente), se c’è una rilevante variazione nell’indicatore.

L’ISEE corrente rappresenta quindi un’agevolazione per il nucleo familiare che si trova in una situazione sfavorevole o avversa dove i redditi e i patrimoni riferiti al secondo anno precedente non riflettono la sua reale situazione economica.

Nel dettaglio, è possibile aggiornare i dati reddituali se si verifica per almeno uno dei componenti il nucleo familiare una delle seguenti condizioni:
- una variazione della situazione lavorativa;
- una variazione dell’indicatore reddituale corrente superiore al 25%, rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente;
- l’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari previsti dall’art. 4 comma 2 lett. f) del DPCM 159/2013.

Le variazioni della situazione lavorativa sussistono nelle seguenti ipotesi:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato o impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati (nelle medesime forme contrattuali) per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi.

La variazione della situazione lavorativa e l’interruzione dei trattamenti devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE calcolato in via ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente.

L’ISEE corrente è ottenuto facendo riferimento ai redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, ai redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività, ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. In caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o un’interruzione dei trattamenti, i redditi possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei 2 mesi antecedenti la presentazione della DSU.

È invece possibile aggiornare il solo dato patrimoniale se l’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisce più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

L’ISEE corrente può essere presentato dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno per aggiornare solo i redditi e dal 1° aprile di ciascun anno per l’aggiornamento dei dati dei soli patrimoni, dei soli redditi o contestualmente dei dati dei patrimoni e dei redditi.

L’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, sia se sono aggiornati i soli dati patrimoniali sia in caso di aggiornamento di entrambe le componenti ovvero 6 mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU in caso di variazione della sola componente reddituale (salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla variazione).

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