Consecuzione tra procedure con retrodatazione del periodo sospetto
L’elemento di novità del comma 2 dell’art. 69-bis del RD 267/42 attiene solo al momento temporale di operatività del principio di c.d. «consecutio»
Nell’ambito della c.d. consecuzione tra le procedure concorsuali, l’art. 69-bis comma 2 del RD 267/42 stabilisce che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67 comma 1 e 2 e 69 del RD 267/42 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese.
Il principio di matrice giurisprudenziale, poi traslato per gran parte nella predetta norma, legittima la considerazione unitaria delle procedure susseguitesi nel tempo, originate da un medesimo presupposto, costituito dallo stato d’insolvenza (in esso identificandosi anche lo stato di crisi, ai sensi dell’art. 160 comma 3 del RD 267/42) e determina la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare (Cass. n. 13838/2019): la sequenza dà luogo a una procedura unitaria assunta come base cronologica per individuare la disciplina delle azioni revocatorie.
In tal senso, come rilevato da ultimo anche dalla Cassazione 28 aprile 2025 n. 11185, l’elemento di novità del comma 2 dell’art. 69-bis attiene solo al momento temporale di operatività del principio di c.d. “consecutio” (Cass. n. 4482/2021).
Il tenore dell’art. 69-bis comma 2 del RD 267/42, che anticipa il dies a quo alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, ha indotto la giurisprudenza a una rimeditazione della tesi che subordinava l’applicazione del principio all’esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, giungendo a ritenere che, in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure sia destinato a operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell’ipotesi in cui a quest’ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata (Cass. n. 36354/2022).
Il principio della consecutio attiene all’esistenza di una procedura concorsuale poi sfociata, anche in modo indiretto ma nel contesto di una unica crisi, nella dichiarazione di fallimento dell’impresa.
La presentazione della domanda di concordato risulta di per sé sufficiente a determinare l’acquisto dello status di debitore concordatario, indipendentemente dalla successiva pronuncia del decreto di cui all’art. 163, in quanto comporta, oltre alla costituzione del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa, l’instaurazione di un regime di controllo sull’amministrazione e di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (Cass. n. 7117/2020).
Tale soluzione non è in contrasto con le Sezioni Unite n. 42093/2021, che subordinano la prededucibilità dei crediti sorti in funzione della procedura di concordato alla sua ammissione, trattandosi di un diverso ambito di declinazione del principio di consecuzione tra procedure, che giustifica l’adozione di conclusioni diversificate: nel primo caso, ai fini della antergazione del credito del professionista, ex art. 111 comma 2 del RD 267/42, con “inerenza necessaria” alle finalità della prima procedura, attraverso la conservazione o l’incremento dei valori aziendali; nel secondo, ai fini della tutela dei creditori, attraverso l’emersione di un fenomeno capace di scongiurare possibili abusi, frazionati e in sequenza, degli strumenti offerti al debitore per regolare lo stato di insolvenza.
I giudici precisano infine che nessuna disposizione prevede che l’accertamento della unitarietà dello stato di crisi e dello stato d’insolvenza debba avvenire solo con la sentenza di fallimento, la quale deve accertare e argomentare circa i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in primis sullo stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 5 del RD 267/42.
Non è richiesto di accertare – per il caso di successione delle procedure – che il presupposto del concordato preventivo coincida con la medesima situazione di insolvenza poi riscontrata al momento dell’apertura del fallimento. Tale accertamento, ai fini della disciplina delle revocatorie fallimentari, dovrà essere compiuto dal giudice chiamato a pronunciarsi, quale specifico thema decidendum, sulla unitarietà della situazione di insolvenza (Cass. n. 24056/2021).
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