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Sabato, 22 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Revocatoria fallimentare con consecuzione nelle procedure

È necessario valutare in concreto lo stato di crisi e insolvenza ai fini della retrodatazione del termine per l’esercizio dell’azione concorsuale

/ Tommaso NIGRO

Giovedì, 26 novembre 2020

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In materia di revocatoria fallimentare, i vigenti artt. 64, 65 e 67 del RD 267/42 dispongono una stringente limitazione temporale stabilendo termini, diversamente strutturati, per l’individuazione del c.d. “periodo sospetto”, tutti decorrenti a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Prevedendo, tuttavia, che, ai sensi del comma 2 dell’art. 69-bis del RD 267/42, nei casi in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, detti termini vengano fatti decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese.

Si tratta del c.d. “principio della consecuzione dei procedimenti”, la cui applicazione concreta non è del tutto intuitiva e lineare. La giurisprudenza formatasi successivamente ...

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