Senza IVA e IRES il riaddebito dei costi da parte della ASL capofila
L’attività di “capofila” svolta, senza corrispettivo, da un’azienda sanitaria locale (ASL) nell’ambito della gestione integrata della logistica sanitaria regionale rientra nella sfera istituzionale propria di tale soggetto.
Pertanto, i riaddebiti dei costi effettuati dalla ASL, nei confronti delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere, non assumono rilevanza ai fini IVA, perché non sussiste il presupposto soggettivo dell’imposta (art. 4 comma 4 del DPR 633/72).
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 160 pubblicata ieri, 18 giugno 2025.
Alla luce del citato inquadramento dell’attività di “capofila”, inoltre, sono irrilevanti ai fini IRES i riaddebiti dell’ASL alle altre aziende del servizio sanitario regionale relativi:
- al mero costo sostenuto per l’acquisto di prodotti;
- ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, in base al criterio oggettivo dell’effettivo utilizzo del servizio stesso da parte delle singole aziende.
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