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L’esenzione IVA per il servizio postale può venir meno a condizioni troppo favorevoli

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 giugno 2025

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La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-785/23, si è espressa in merito alle condizioni che legittimano il regime di esenzione IVA per il servizio postale universale.

Nella fattispecie, relativa alla normativa fiscale bulgara, la Corte Ue ha ravvisato un’incompatibilità con le disposizioni unionali in materia di IVA (segnatamente con l’art. 132 § 1 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce) con riferimento alle prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, quando tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro in parola per disciplinare il servizio postale universale.

Tra le argomentazioni fornite dalla Corte c’è un riesame della sentenza del 2019, cause C-4/18 e C-5/18, ove era stato sancito che una prestazione postale consistente nella notifica di atti giudiziari e amministrativi ed effettuata in esecuzione di mandati emessi da organismi pubblici nell’ambito dell’attività di questi ultimi volta non già a soddisfare esigenze loro proprie, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, deve essere considerata come effettuata per conto di tutti coloro che sono interessati dalla possibilità di notificare tali atti, ivi compresi i destinatari di questi ultimi, e quindi fornita a tutti gli utenti di una siffatta offerta di servizio postale. Per questa ragione, in tale sede, le prestazioni di notifica potevano essere considerate come fornite “a tutti gli utenti”, con la possibilità di beneficiare del regime di esenzione IVA per i “servizi pubblici postali” ex art. 132 § 1 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce.

Inoltre, la Corte precisa che non si può concludere, dalla richiamata sentenza del 2019, che una prestazione di servizi postali fornita a condizioni diverse e più favorevoli di quelle proposte nelle condizioni generali di vendita, come approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale o previste in norme relative a tale servizio, possa beneficiare del descritto regime di esenzione IVA di cui all’art. 132 § 1 della direttiva IVA, “per il solo fatto che essa è fornita su richiesta di un ente pubblico”. Sarà cura del giudice del rinvio valutare se, nel caso di specie, il servizio postale universale possa intendersi fornito “a tutti gli utenti” (in ossequio alla condizione prevista dall’art. 3 § 1 della direttiva 97/67/Ce).

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