Ricorsi, appelli e depositi in pausa per tutto il mese di agosto
Bisogna prestare attenzione ai termini per depositare documenti e memorie, che sono liberi
Anche nel processo tributario opera la sospensione feriale dei termini processuali. Infatti, per effetto dell’art. 1 della L. 742/1969:
- “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”;
- “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
C’è quindi una sorta di parentesi di 31 giorni da ignorare per qualsiasi termine, a condizione che abbia natura processuale.
Per fare l’esempio più semplice, in coerenza con il richiamato art. 1 della L. 742/1969:
- se l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento ...
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