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Mercoledì, 16 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

L’edificio interamente posseduto non blocca il sismabonus su parti comuni

/ Arianna ZENI

Mercoledì, 16 luglio 2025

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È necessario “destreggiarsi” nella compilazione dei modelli dichiarativi nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico effettuati sulle parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di un unico soggetto (o in comproprietà pro indiviso).

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, infatti, la detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di sismabonus, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013, compete alternativamente nella misura del 50%, quando gli interventi di miglioramento sismico non comportano riduzioni di classe di rischio sismico dell’edificio, rispetto alla classe ante interventi, oppure nella misura del 70% o dell’80%, quando gli interventi di miglioramento sismico comportano la riduzione di una classe di rischio sismico dell’edificio, rispetto alla classe ante interventi oppure la riduzione di due o più classi di rischio sismico dell’edificio, rispetto alla classe ante interventi (art. 16 comma 1-quater del DL 63/2013).

Quando però gli interventi di miglioramento sismico che comportano riduzioni di classe di rischio sismico dell’edificio, rispetto alla classe ante interventi, sono effettuati su parti comuni di edifici condominiali, le percentuali del 70% e dell’80% salgono, rispettivamente, al 75% e 85% (art. 16 comma 1-quinquies del DL 63/2013).
Per via del fatto che il citato comma 1-quinquies fa riferimento alle “parti comuni di edifici condominiali”, la medesima terminologia è utilizzata nelle istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI.

In sede interpretativa, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la detrazione sia applicabile “se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici”, a prescindere dunque dal fatto che, oltre all’elemento oggettivo di un edificio composto da più unità immobiliari e relative parti comuni, sussista anche l’elemento soggettivo di una proprietà di tipo condominiale su quelle parti comuni (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17).

Il sismabonus nelle misure del 75% e 85%, di cui al comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013, spetta dunque anche in relazione agli interventi sulle parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate, di un edificio posseduto da un unico proprietario, anche se, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile (si veda “Sismabonus su parti comuni anche senza condominio” del 14 dicembre 2020).

Poniamo il caso di una srl unica proprietaria di un immobile composto da 7 unità immobiliari ante intervento, sul quale nel 2024 sono sostenute spese relative a interventi sulle parti comuni volti alla riduzione del rischio sismico dai quali la classe di rischio sismico post lavori si riduce di due (detrazione dell’85%).
Per beneficiare del sismabonus, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013 devono essere compilati i righi RS150-RS151 del modello REDDITI SC 2025.

Nel rigo RS150, in particolare, va indicato in colonna 1 “2024” e il codice “4” in colonna 2 che si riferisce agli interventi sulle parti comuni. Nulla parrebbe debba essere indicato in colonna 3 in quanto riservata al codice fiscale del condominio per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

Nel caso dell’esempio, per altro, pare possibile compilare un solo rigo del quadro RS con riferimento alla totalità delle spese sostenute dalla srl per gli interventi antisismici sulle parti comuni dell’edificio, entro i limiti massimi di spesa detraibili pari a 96.000 euro per le unità immobiliari di cui si compone l’edificio all’inizio degli interventi (nel caso dell’esempio l’importo massimo detraibile sarà pari a 672.000 euro, ovvero 96.000 euro x 7. Sull’importo indicato nella colonna “Totale spesa” dei righi RS150-RS151, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello REDDITI 2025 SC non parrebbero prevedere limiti).

Giova ricordare al riguardo che la detrazione IRPEF/IRES di cui all’art. 16 comma 1-quinquies del DL 63/2013 che spetta sulle parti comuni degli edifici si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (rilevano anche eventuali pertinenze) e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Non sembra comunque causa di decadenza dall’agevolazione fiscale, in quanto l’importo della detrazione IRES fruibile da parte della srl non cambia, compilare sette righi (sempre indicando il codice “4” in colonna 2) per ogni unità immobiliare di cui si compone l’edificio ante lavori, facendo attenzione a non superare il limite massimo di spesa detraibile.

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