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Le diverse proroghe COVID non possono cumularsi

Per la Cassazione l’art. 157 del DL 34/2020 è speciale rispetto all’art. 12 del DLgs. 159/2015

/ Alfio CISSELLO

Mercoledì, 2 luglio 2025

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Ai sensi dell’art. 157 del DL 34/2020, salvo casi di urgenza, gli accertamenti scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 andavano emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia 30 giugno 2025 n. 17668, ha sancito che, per espressa disposizione dello stesso art. 157, non si tiene conto dell’ulteriore proroga degli 85 giorni di cui all’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, che rimane in questo caso assorbita.

Il richiamato art. 67 comma 1 del DL 18/2020 ha sospeso le attività di accertamento dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 e ciò, per quanto possa ritenersi censurabile, ha causato una sospensione a cascata dei termini di accertamento di 85 giorni (Cass. 23 gennaio 2025 n. 1630, Cass. 15 gennaio 2025 n. 960), sospensione che opera tuttavia per le annualità non interessate dall’art. 157 del DL 34/2020, già oggetto della menzionata proroga che prevedeva lo “sdoppiamento” tra emissione e notifica dell’atto.

I giudici sanciscono altresì che l’art. 157 del DL 34/2020 si pone come norma speciale rispetto all’art. 12 del DLgs. 159/2015, per cui le proroghe previste da quest’ultima disposizione non possono operare.
L’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015, richiamato dall’art. 67 comma 4 del DL 18/2020, prevede: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.

La legislazione emergenziale ha, tra l’altro, sospeso i termini per pagare le cartelle di pagamento e gli accertamenti esecutivi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (quindi per 542 giorni). Secondo la tesi spesso sostenuta dagli enti impositori e dagli Agenti della riscossione in giudizio, i termini di decadenza pendenti all’8 marzo 2020 (entrata in vigore del DL 18/2020) sarebbero prorogati per 542 giorni.

Principio utile nei contenziosi contro le cartelle di pagamento

Ammesso e non concesso che una siffatta interpretazione sia corretta (aspetto su cui la Cassazione non si pronuncia), la proroga ex art. 12 comma 1 comunque non può essere applicata congiuntamente all’art. 157 del DL 34/2020, o, aggiungiamo noi, ad altre disposizioni che hanno previsto proroghe derivanti dalla legislazione emergenziale.

Lo stesso vale per l’art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015 (operante per certe annualità in merito alle cartelle di pagamento), secondo cui tutti i termini che scadevano nel periodo emergenziale (dunque nel 2020 e nel 2021) slittano al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione, quindi al 31 dicembre 2023.
Il principio enunciato dalla Cassazione può tornare molto utile nei contenziosi avverso le cartelle di pagamento, ove gli uffici cercano, a nostro avviso indebitamente, di applicare congiuntamente anche due o addirittura tre disposizioni emergenziali che hanno prorogato i termini di decadenza.

Così, se il termine per notificare la cartella di pagamento risulta già prorogato ad esempio dall’art. 157 comma 3 del DL 34/2020 o dall’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, la cartella notificata oltre il termine già prorogato non potrà essere “salvata” ritenendola comunque tempestiva in applicazione dell’art. 12 del DLgs. 159/2015, vuoi richiamando il comma 1, vuoi richiamando il comma 2.

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