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La riammissione alla rottamazione-quater non salva il CPB

La rateazione deve essere in corso di regolare pagamento

/ Paola RIVETTI

Martedì, 8 luglio 2025

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La decadenza dalla rateazione di un debito tributario di importo superiore a 5.000 euro determina il venir meno del concordato preventivo biennale (CPB), a prescindere dalla possibilità di beneficiare di ulteriori rateazioni. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 176, pubblicata ieri.

La situazione debitoria del contribuente è un elemento da valutare ai fini dell’adesione al CPB.
Il comma 2 dell’art. 10 del DLgs. 13/2024 infatti impedisce l’accesso al CPB se, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, risultano debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Relativamente al CPB 2025-2026, l’inciso va interpretato nel senso che i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31 dicembre 2024.
L’adesione al concordato è comunque consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.

La soglia riguarda il complessivo ammontare dei debiti, sia tributari che contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore. Inoltre, per il CPB relativo alle società, la condizione è valutata considerando solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci (circ. n. 18/2024, § 6.11).

I debiti oggetto di rateazione, in corso di regolare pagamento e per i quali non si è determinata la decadenza, o di sospensione giudiziale o amministrativa non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
La condizione sopra descritta deve essere rispettata sia al momento dell’accettazione della proposta, ma anche in costanza di concordato in quanto, per effetto del rinvio dell’art. 22 comma 1 lett. d) del DLgs. 13/2024, il venir meno della stessa determina la decadenza dal concordato (con effetto per entrambi i periodi d’imposta). Ad esempio, è stato ipotizzato che se, dopo l’adesione al concordato preventivo 2024-2025, venisse meno la rateazione di un debito (già definitivo nel 2023) per cui è ancora dovuta, a titolo definitivo, la somma di 6.000 euro, verrebbe meno il requisito di accesso al CPB con conseguente decadenza del medesimo.

La risposta a interpello n. 176 riguarda proprio un caso simile relativo a un soggetto che, pur con una posizione debitoria superiore a 5.000 euro, aderiva al CPB 2024-2025 avendo in corso un piano di pagamento rateale in attuazione della rottamazione-quater di cui alla L. 197/2022. Nel corso del 2024 si verificava la decadenza dalla rottamazione per tardivo versamento di una rata del piano.

Ciò posto l’istante chiede se la decadenza dal CPB possa ritenersi evitata attraverso la riammissione alla rottamazione-quater con istanza presentata entro lo scorso 30 aprile 2025.
L’istanza di interpello non precisa quando si è verificata nel 2024 l’irregolarità nel versamento delle rate per cui nella risposta si distinguono due situazioni:
- la decadenza dal piano di rateazione è intervenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB, nel qual caso, in base all’art. 10 comma 2 del DLgs. 13/2024, tale circostanza rappresenta “condizione ostativa” all’accesso al CPB;
- la decadenza dal piano è intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di CPB, nel qual caso, in base all’art. 22 comma 1 lett. d), il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d’imposta.

A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, tale ricostruzione non è influenzata dalla successiva adesione del contribuente alla riammissione alla rottamazione-quater con istanza presentata nel 2025, in quanto la legge istitutiva (art. 3-bis del DL 202/2024) non estende gli effetti positivi dell’istituto anche al CPB.

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