Aggiornato il modulo di domanda per la prestazione universale
Con il messaggio n. 2193 di ieri, 8 luglio 2025, l’INPS ha reso noto che è stato aggiornato il servizio per la presentazione delle domande per la prestazione universale introdotta, in via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, dall’art. 34 del DLgs. 29/2024.
Si ricorda che, con il messaggio n. 4490/2024, l’ente previdenziale aveva illustrato le modalità di presentazione delle domande attraverso il servizio dedicato presente nel portale “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, denominato “Decreto Anziani – Prestazione Universale (artt. 34 e ss DLgs. 29/2024)”.
In merito agli aggiornamenti, invece, in primo luogo, l’INPS ha provveduto a semplificare il questionario “bisogno assistenziale gravissimo”, prevedendo, tra le altre cose, la possibilità di fornire una risposta secca alle domande in esso contenute: “Sì” o “No”; solo in caso di risposta affermativa la procedura richiederà nuovi dettagli.
Inoltre, l’Istituto precisa come, al fine di fornire la documentazione richiesta per rendicontare la spesa effettuata tramite la prestazione universale – quota integrativa (assegno di assistenza), sia con riferimento agli arretrati sia per la gestione corrente, è attiva una funzionalità per il caricamento degli allegati raggiungibile dal dettaglio della domanda presentata al seguente percorso: “Richieste di variazione”, “Vai alla pagina di modifica”, “Allegati”.
L’INPS, infine, individua le tipologie di documenti utili per la rendicontazione della spesa, ricordando altresì che tale documentazione deve essere resa disponibile all’Istituto entro 30 giorni dalla notifica dell’accoglimento della domanda per il pagamento degli arretrati (ovvero dei mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la data di accoglimento) e secondo il seguente calendario ai fini del mantenimento del riconoscimento della quota integrativa:
- 10 luglio per il trimestre aprile/giugno;
- 10 ottobre per il trimestre luglio/settembre;
- 10 gennaio per il trimestre ottobre/dicembre;
- 10 aprile per il trimestre gennaio/marzo.
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