L’amministratore cessato dalla carica non risponde di falsa dichiarazione IVA
I giudici di legittimità ribadiscono che la fattispecie ha natura bifasica ed è integrata solo al momento della dichiarazione
La dichiarazione fraudolenta prevista all’art. 2 del DLgs. 74/2000 ha natura “bifasica”: una prima fase riguarda la raccolta o la ricezione della documentazione inveritiera e la conseguente registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. Successivamente, vi è l’effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini IVA nella quale è recepita la falsa rappresentazione di cui la documentazione fittizia rappresenta il supporto.
Ciò rileva in particolar modo nel caso di successione di due diversi legali rappresentanti, come nel caso che si è trovata ad affrontare la sentenza n. 25455 depositata ieri dalla Cassazione.
Il reato risulta integrato solo in questo momento, cioè con la presentazione della dichiarazione – come già hanno avuto modo di precisare le
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