Insinuazione al passivo esclusa per il professionista inadempiente
L’omissione di informazioni dà luogo al colpevole inadempimento
Nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione al passivo del credito vantato dal professionista per il compenso asseritamente maturato, il curatore del fallimento della committente è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento secondo i canoni della responsabilità contrattuale, con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (negligente) esecuzione, a opera del contraente in bonis, della prestazione o l’incompleto adempimento delle stesse.
Il professionista in tal caso (fuori da un’obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) ha l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto
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