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Sabato, 19 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nell’industria lapidea retribuzioni in aumento da luglio

Previsti anche 1.000 euro di una tantum sotto forma di erogazioni di welfare

/ Alessandro MORI

Sabato, 19 luglio 2025

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Lo scorso 10 giugno Confindustria Marmomacchine e Anepla (in rappresentanza imprenditoriale) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno siglato l’Accordo che definisce il rinnovo per il triennio compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2028 del CCNL 24 novembre 2022 (codice CNEL F041) applicabile al personale dipendente delle industrie esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
All’Accordo, le cui novità principali riguardano la sfera economica, le Parti hanno dato diffusione solo negli scorsi giorni, contestualmente alla diffusione di un estratto degli specifici articoli del CCNL vigente integrati alla luce delle singole novità oggetto dell’Accordo di giugno.

Sono stati definiti gli incrementi retributivi, che si applicano sui valori del TEM (Trattamento economico minimo) in essere da gennaio 2025 derivanti dal precedente Accordo del 24 novembre 2022 (si veda “Nell’industria lapidea adeguati i minimi retributivi da gennaio 2023” del 30 novembre 2022). I nuovi importi minimi che ne derivano, in vigore da luglio 2025, sono i seguenti: liv. AS, 2.327,13 euro; liv. A, 2.140,86 euro; liv. B, 1.745,28 euro; liv. CS, 1.675,72 euro; liv. C, 1.582,64 euro; liv. D, 1.492,31 euro; liv. E, 1.375,70 euro; liv. F, 1.164,84 euro. Le successive decorrenze di aumento sono state fissate al 1° luglio 2026 e al 1° luglio 2027. All’interno del testo ufficiale le Parti hanno inoltre inserito la tabella con gli importi conglobati, comprensivi dell’ex indennità di contingenza e dell’EDR confederale (10,33 euro).

Altra novità di rilievo riguarda la previsione di un’una tantum da erogare sotto forma di strumenti di welfare del valore di 1.000 euro complessivi. Tale importo dovrà essere erogato in 4 ratei da 250 euro ciascuno, rispettivamente alle scadenze del 31 luglio e del 30 novembre 2025, e poi, per il 2026, del 31 luglio e del 30 novembre. Tali erogazioni spettano al personale in forza alle singole decorrenze indicate. Nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima del 30 novembre 2026, l’erogazione degli importi residui dovrà avvenire in unica soluzione e in modalità anticipata all’atto della risoluzione. I suddetti importi devono essere proporzionalmente ridotti per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minor durata del loro orario lavorativo.

Sempre in tema di welfare le Parti hanno definito nuove misure per la contribuzione, nei confronti sia della previdenza complementare che dell’assistenza sanitaria integrativa. Nel primo caso la quota da corrispondere al fondo Arco dal 1° gennaio 2026 aumenterà al 3% dall’attuale 2,90% (per poi passare rispettivamente al 3,10% e al 3,20% da gennaio 2027 e da gennaio 2028). Invece, per quanto riguarda il fondo Altea, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro sempre dal 1° gennaio 2026 passerà dagli attuali 15 euro a 18 euro mensili.

Infine, sono state previste alcune modifiche alla parte normativa del CCNL, concentrate sulla disciplina dei permessi (art. 20). In primo luogo è stata riconosciuta una giornata di permesso retribuito aggiuntiva (rispetto alle 3 previste dall’art. 4 della L. 8 marzo 2000 n. 53) in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge (benché legalmente separato), di un parente anche non convivente entro il 2° grado o di altro soggetto convivente con il lavoratore.

Viene poi introdotto il c.d. “congedo mestruale”, in ragione di una giornata per ciascun evento, nei casi di dismenorrea tale da impedire l’assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative.

È innalzato da 8 a 10 il numero di ore di permesso a disposizione del lavoratore per favorire l’inserimento pre-scolare o scolare dei figli. In ottica di estensione delle tutele di paternità, è prevista infine una giornata aggiuntiva di permesso (rispetto alle 10 già derivanti dall’art. 27-bis del DLgs. 26 marzo 2001 n. 151 a titolo di congedo di paternità obbligatorio) per il lavoratore padre, da fruire entro il 5° mese di vita del bambino.

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