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Non imponibilità IVA esclusa se il progetto di ricerca non è finanziato da fondi unionali

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 agosto 2025

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Alle operazioni effettuate nei confronti di un ente pubblico di ricerca, che agisce in veste di soggetto attuatore di un progetto finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), è inapplicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 72 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea.
Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 202 pubblicata ieri, 6 agosto 2025.

La predetta fattispecie di non imponibilità IVA si applica, infatti, alle operazioni effettuate da un soggetto passivo nazionale direttamente:
- nei confronti dell’Unione europea che assume la veste di committente del progetto,
- o a favore delle imprese o degli enti che hanno stipulato contratti di ricerca o di associazione e simili con l’Unione europea,
a condizione che i progetti siano finanziati con fondi unionali.
Nel caso di specie, tuttavia, il progetto è finanziato esclusivamente con fondi nazionali a carico del bilancio dello Stato italiano, il quale risulta essere anche il committente.

Sotto un diverso profilo, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che alla realizzazione di strutture e complessi per l’istruzione superiore a quella dell’obbligo sia applicabile l’aliquota IVA del 10%, di cui ai nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, qualora per l’utilizzo degli stessi non sia ravvisabile la prevalenza dell’attività didattico-formativa.

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