Da non confondere i piani tra delega di funzioni e obbligo organizzativo
Il richiamo dei giudici di legittimità costituisce una decisione in continuità con il quadro normativo e giurisprudenziale
La sentenza della Cassazione 14 luglio 2025 n. 25729 è stata letta da alcuni come un irrigidimento dei requisiti di validità della delega di funzioni. In realtà, il provvedimento si inserisce in un percorso già consolidato, che individua nell’organo apicale il presidio dell’assetto organizzativo dell’impresa. Non è una svolta, ma un’ulteriore conferma di un orientamento coerente con il dato normativo e con la giurisprudenza di lungo corso. Il vero valore aggiunto della pronuncia è il monito a non confondere la funzione organizzativa, che resta in capo al vertice, con l’istituto della delega di funzioni, destinato invece al riparto di compiti operativi.
Partendo dai requisiti formali e sostanziali della delega – forma scritta, specificità, effettività, professionalità ...
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